obbligo di aggiornamento DVR per corona virus?

obbligo di aggiornamento DVR per corona virus?

A seguito dell’entrata in vigore del DPCM del 8 marzo 2020 molti datori di lavoro si sono visti recapitare newsletter in cui venivano informati dell’obbligo di aggiornamento di valutazione dei rischi a causa dell’emergenza corona virus in Italia.

Ma esiste davvero questo obbligo????

L’ESPOSIZIONE AL CORONA VIRUS DEVE ESSERE CONSIDERATA RISCHIO PROFESSIONALE A PRESCINDERE?

Il principio su cui si basa il d.lgs 81/08 è che i rischi che si devono valutare all’interno del DVR sono quelli che rientrano nell’ambito dei rischi professionali e cioè i rischi a cui è esposto un lavoratore nell’espletamento della sua attività lavorativa nella specifica mansione e all’interno dell’organizzazione aziendale ove il Datore di Lavoro ha disponibilità giuridica anche sulle misure compensative, preventive e protettive che può disporre in base ai propri poteri direzionali. 

Quindi il legislatore nel definire “VALUTAZIONE dei RISCHI” nell’art.28 (valutazione dei rischi) fa riferimento ai rischi professionali collegati all’attività svolta.

Quindi che il rischio biologico da Corona Virus sia da intendersi rischio professionale a prescindere è un’interpretazione errata poiché dipende dal tipo di attività svolte dai lavoratori.

Certamente è un rischio professionale per quelle mansioni che hanno avuto un aumento dell’entità del rischio rispetto alla popolazionedenominandosi in tal caso “rischio da contatto deliberato” oppure “rischio da contatto accidentale aggravato”, mentre non è un rischio professionale per tutti gli altri casi.

 Il rischio professionale riguarda per esempio i laboratori che operano per trovare il vaccino da Corona Virus, oppure le strutture sanitarie ed ospedaliere che hanno a che fare con pazienti infetti o potenzialmente infatti, per i quali il Datore di lavoro dovrà aggiornare la valutazione trovando misure compensative di riduzione dell’esposizione. Ma oltretutto questo tipo di valutazione è stata fatta a livello Ministeriale di OMS.

Il secondo caso (rischio non professionale) riguarda invece tutte le restanti mansioni ove il rischio sia sostanzialmente riconducibile a quello di chiunque altro nella popolazione ove il Datore di Lavoro non deve fare altro che attenersi alle misure stabilite dal Ministero e su cui purtroppo oggi si fa molta confusione ponendoli sullo stesso piano del primo caso.

 Lo stesso d.lgs. al titolo X definisce le norme di valutazione per rischio biologico indicando l’obbligo di valutazione per le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici (art.266).

Ovvero quelle attività lavorative dove ci sia un rischio da esposizione ad agenti biologici, ove l’attività lavorativa sia quella intesa nel senso espresso sopra, ovvero ove si possa parlare di esposizione professionale, che tenga quindi conto della reale esposizione deliberata ad agenti biologici.

 Quindi l’aggiornamento del DVR i funzione all’aumento del rischio biologico dovuto al corona virus deve essere fatto ESCLUSIVAMENTE per quelle attività in cui esista  “rischio accidentale aggravato”, dove quindi il rischio non è paragonabile a  quello della popolazione. 

In sostanza si è espressamente voluto escludere tutte quelle attività per il quale il rischio biologico non è un rischio professionale, ovvero è un rischio del tutto comparabile a quello della popolazione non lavorativa. Ne sono un esempio imprese edili, aziende produttive, logistica, carpenterie, uffici, negozi comuni, ecc. Per queste attività la valutazione del rischio biologico sarebbe equiparabile alla valutazione del rischio chimico a causa per esempio dell’inquinamento atmosferico. Sono in soldoni attività per le quali non è maggiore la probabilità di contagio comparata alla probabilità di chiunque altro nella popolazione andando a fare la spesa, oppure andando alla posta, uscendo in auto, incontrando normalmente gente e propri parenti. Ed ecco che per esempio un impiegato e un magazziniere, non hanno un maggior rischio biologico di ammalarsi della COVID-19 rispetto a quello che avrebbe andando al supermercato o al bar sotto casa o andando a prendere un figlio a scuola, solo perché si spostano per andare in azienda o semplicemente nel territorio (fuori dai focolai ovviamente, visto che per gli stessi esistono già restrizioni, quindi gestiti ab origine), o perché si è seduti alla scrivania lavorando al videoterminale con i colleghi accanto o perché si sta usando un carrello elevatore. Quindi costoro non sono soggetto alle specificazioni del Titolo X del D.Lgs.81/08. 

Ciò non significa che il DATORE DI LAVORO sia esonerata da qualsiasi misura precauzionale, anzi rimane comunque obbligato ad attenersi a quanto previsto nel DPCM 8 marzo 2020 ponendo  adottate misure generali come già previsto dal Ministero e degli enti sanitari preposti, nelle recenti pubblicazioni, tramite l’adozione di cautele dettate dall’autorità, oltre al dovere di mantenersi aggiornato sulla loro evoluzione.

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