Nuovo protocollo condiviso 6 aprile 2021

Il 6 aprile 2021 è stato pubblicato il nuovo protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Sars COV 2 covid-19 negli ambienti di lavoro: Il testo arriva a quasi un anno dalla precedente edizione e porta con sé molte conferme e novità particolarmente interessanti con l’intento primario di integrare e armonizzare il protocollo e gli altri provvedimenti ed atti , emanati e pubblicati nel corso dell’ultimo anno.

Vediamo nel dettaglio i punti salienti di questo aggiornamento:

AGGIORNAMENTO DVR

Nei riguardi delle mansioni che NON espongono gli occupati a rischio biologico professionale (ai sensi del Titolo X del dlgs 81/08 s.m..), il possibile contagio da virus SARS-CoV-2* è stato confermato essere riconducibile a rischio biologico generico perciò l’aggiornamento del DVR dovrà essere svolto, oltre alla ragioni in essere delineate all’art.29, solo in relazione alle eventuali modifiche che verranno apportate agli interventi di prevenzione e tutela, delineati nel Protocollo aziendale/territoriale di sicurezza anti-contagio.

Nei riguardi delle mansioni CHE espongono gli occupati a rischio biologico professionale (ai sensi del Titolo X del dlgs 81/08 s.m.), il possibile contagio da virus SARS-CoV-2 è riconducibile a tale rischio. Ancor più a seguito del recepimento della direttiva comunitaria n.739 del 2020 che ha classificato il virus SARS-CoV-2 nel Gruppo 3 (vd. All. XLVI, dlgs 81/08 s.m.). Dovrà, pertanto, essere svolta specifica valutazione dei rischi o, se ritenuto necessario, l’aggiornamento di questa, determinando un adeguato intervento di revisione del DVR che porterà anche ad eventuali modifiche delle misure di prevenzione e tutela, delineate nel Protocollo aziendale/territoriale di sicurezza anti-contagio, che andranno, comunque, anche rese coerenti con le revisioni presenti nel Protocollo condiviso del 6 aprile 2021.

IL DISTANZIAMENTO

Rimane in generale confermata l’importanza del distanziamento sociale come prima linea di difesa da favorire negli ambienti di lavoro ricorrendo per quanto possibile alla riduzione del numero di persone presenti e in particolare per gli ambienti di lavoro ricorrendo per quanto possibile alla riduzione del numero di persone presenti .Interessante è l’indicazione di organizzare per quanto possibile una rotazione del personale interessato dal collocamento in cassa integrazione: questo al fine di garantire equità nel trattamento evitare di privilegiare alcuni lavoratori nel confronti di altri (anche dal punto di vista economico).

LAVORO AGILE

Nel nuovo testo viene  finalmente utilizzata l’espressione lavoro agile per indicare ciò che fino a questo aggiornamento era stato chiamato un po’ impropriamente Smart Working come suggerito dallo stesso Mario Draghi in quanto nella legge italiana il termine Smart Working non è previsto.

QUARANETENA E ISOLAMENTO

Altra interessante novità è il recepimento della circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 in materia di gestione dei periodi di quarantena e isolamento. Lo schema indicato in detta circolare diventa quindi il riferimento unico per il rientro in azienda del lavoratore: non sarà più necessario il certificato di avvenuta negativizzazione ma i lavoratori positivi da più di 21 giorni non potranno essere riammessi al lavoro se non dopo aver effettuato un tampone molecolare o antigenico con esito negativo.

PULIZIA E SANIFICAZIONE

Anche per la pulizia e sanificazione dei locali è da segnalare una ulteriore armonizzazione: dopo la circolare del Ministero della Salute n 5443 del 22 febbraio 2020 diviene parte integrante del protocollo anche la circolare numero 17644 del 22 maggio 2020 contenente le istruzioni per la pulizia degli ambienti non sanitari dove non sia stata riscontrata permanenza di casi confermati positivi a covid-19.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

In materia di dispositivi di protezione individuale il nuovo protocollo conferma che le mascherine chirurgiche sono ancora da considerarsi a tutti gli effetti equiparate a dispositivi di protezione individuale secondo le previsioni del decreto legislativo 81/08. Viene inoltre esteso l’obbligo di utilizzo a tutti gli ambienti di lavoro condivisi sia al chiuso che all’aperto indipendentemente dalla possibilità di mantenere di stanziamento di almeno un metro. La possibilità di svolgere l’attività lavorativa senza protezione respiratoria viene quindi limitata ai soli casi in cui il lavoratore si trovi in condizione di efficace isolamento (ad esempio un ufficio ad uso esclusivo).

RIUNIONI

L’uso dei dispositivi di protezione individuale mascherine chirurgiche o maschere ffp2 e ffp3 è inoltre indicato come obbligatorio per qualsiasi riunione in presenza quando questa sia giustificabile cioè quando la riunione si renda necessaria e urgente e nell’impossibilità di collegamento a distanza: quindi se possibile per una riunione continua a rimanere prioritaria la videoconferenza.

TRASFERTE

Tornano permesse le trasferte sia nazionali che internazionali purché caso per caso il datore di lavoro con l’RSPP e l’eventuale medico competente effettui una valutazione specifica Considerando la destinazione la tipologia di attività previste e tutte le altre peculiarità che possono influenzare.

FORMAZIONE

Il rischio di contagio per i lavoratori coinvolti in incontri di formazione dei Lavoratori diventa importante con la doppia conferma della possibilità di erogare la formazione a distanza qualora non si rendano necessarie attività pratiche all’interno del percorso formativo così come di svolgere anche attività formative in presenza a condizione che siano rispettate le misure previste dalla legislazione vigente in materia di contenimento del contagio.

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